mercoledì 7 ottobre 2015

Non c'è maggiore ingiustizia che far parti uguali tra diseguali!

Qualche giorno fa mi è stato spiegato da un funzionario che la Regione Emilia Romagna ha intimato alle province di non procedere più alla distribuzione di materiali per la prevenzione dei danni da fauna alle colture agricole in aree protette.
Cioè, mentre fino ad ora un agricoltore poteva far richiesta di reti o recinti elettrificati per difendere dalle scorribande dei cinghiali il proprio grano, seminato in un terreno ricadente all'interno di un'area a divieto di caccia, ora non più. La provincia non fornirà più i materiali.
Prima - se li aveva a disposizione - si.
La motivazione di questo cambio di orientamento risiederebbe in una procedura di infrazione comunitaria avviata dalla UE nei confronti della Regione Marche, che, appunto, distribuiva materiali di prevenzione. Si configurerebbe come aiuto di stato. VIETATISSIMO!!!
Una forma di ultraliberismo che, come tutte le forme di ultraliberismo, va a colpire i piccoli produttori delle aree marginali. Che, evidentemente, non hanno diritto di esistenza in questo perverso sistema economico.
Mi si dirà che il divieto colpisce tutti.
Certo! Ma vuoi mettere la grande azienda che può permettersi di spendere decine di migliaia di euro per fare i recinti a confronto di un piccolo contadino che, quando va bene, incassa un migliaio di euro al mese?
E, piccolo ma non trascurabile particolare, le grandi aziende, di solito, non si trovano nelle aree marginali di montagna, quelle più colpite dai danni da fauna.
Nel mio podere, ad esempio, io non posso assolutamente permettermi di comprare i 2 km di rete necessaria. Figuriamoci i pali (ne servirebbero, minimo, 800). La cifra complessiva supererebbe di gran lunga, non dico il guadagno,  ma anche l'incasso di una intera annata agraria.
Ecco, di nuovo, la scelta di mettere tutti sullo stesso piano, in realtà, si configura come una spintarella a favore di chi sta già meglio. Questa sì una distorsione della concorrenza. O no?
Perché è vero che il PSR contiene una azione per la prevenzione, ma, come per le altre misure, ora che ti liquidano il finanziamento, ti sei già mangiato tutto con le banche a cui hai chiesto il prestito per coprire le spese, visto che per liquidare la regione chiede le fatture quietanzate.
Forse, qualcuno dovrebbe spiegare alla UE che, in Italia, la fauna selvatica è considerata patrimonio indivisibile dello Stato e non, come da altre parti avviene, proprietà del conduttore del terreno su cui si trova. Piccola, ma sostanziale, differenza.
Dirò di più. Siccome ci pieghiamo a queste letture distorte della realtà senza colpo ferire, ho come il sospetto che il prossimo passaggio sarà l'obbligo a ricorrere alle assicurazioni private per il risarcimento dei danni.
Vedremo... anche se: "a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si prende (cit.)".

venerdì 2 ottobre 2015

Sempre l'immenso Ferigo. Sul pacchetto igiene.

Questo testo (che riporto anche qui sotto), pubblicato su L'Ecologist in italiano dopo la scomparsa di Giorgio Ferigo, è la traccia dell'intervento tenuto a Sasso Marconi, in occasione della Fira di Sdaz del 2006.
Lo invitammo all'interno di una iniziativa sulle certificazioni alimentari.
Il testo, pur lunghetto, scorre veloce e sentirlo declamare dalla voce dell'autore, con tanta autorevolezza e al contempo tanta leggerezza ed ironia, ritengo sia stato un grande privilegio.
Quando lo rileggo, mi viene sempre un brivido a pensare quante sofferenze e frustrazioni certi esercizi di potere hanno provocato.
Una volta, Ferigo mi disse che le norme sull'igiene avevano distrutto una cultura, quella delle malghe e degli alpeggi, semplicemente imponendo la trasformazione di strutture tradizionali in sasso,perfertte per la produzione di formaggi di altissima qualità, in laboratori industriali asettici e perfettamente attrezzati per produrre un formaggio di scarsa qualità.
Quanta complicità con il sistema agro-industriale ci stia dietro l'ingiustizia di imporre norme uguali a soggetti diversi (il piccolo malgaro e la grande industria casearia) lo lascio immaginare ad ognuno.
Personalmente, credo tanta.
Buona lettura.


Il pacchetto igiene
 Giorgio Ferigo 

Come è noto, nel 2004 sono usciti quattro provvedimenti legislativi europei che vanno sotto il nome di “pacchetto igiene”: due rivolti agli imprenditori ed agli operatori del settore alimentare (852 e 853) e due rivolti ai controllori (854 e 882).
Essi costituiscono una rivoluzione copernicana nel sistema della produzione e del controllo degli alimenti.
Prima si credeva che il sole girasse attorno alla terra, mentre era vero il contrario... la terra gira attorno al sole!
Prima si credeva che il sistema girasse attorno ai “permessi” e all’obbedienza a regole date, mentre ora il sistema gira attorno all’“autonomia” e alla “responsabilità” dell’imprenditore. L’unica regola è quella di produrre alimenti salubri, sani e sicuri, a rischio sanitario prossimo allo zero, e a pericolosità nulla.
Questo è stato ribadito più volte, nelle linee guida europee. Ma per capire come cambia il mondo, faccio un esempio.

C’era una volta l’autorizzazione sanitaria.
Milioni di italiani la conoscono. Tutti quelli che hanno aperto un bar o un ristorante, tutti quelli che hanno organizzato una sagra, tutti quelli che hanno inaugurato un prosciuttificio o un’industria conserviera – tutti costoro si sono dovuti procurare un’autorizzazione sanitaria, una o più volte nella vita.
Il fondamento “teorico” dell’autorizzazione sanitaria – giusti i lumi di Sabino Cassese – era questo: “l’autorizzazione toglie un limite all’esercizio di un diritto proprio del privato... è una forma di controllo pubblico su attività private, che si esercita subordinando il loro svolgimento al consenso della pubblica amministrazione”.
Preparare cibo da somministrare al prossimo è diritto “subiettivo” di ogni cittadino che desideri esercitarlo; ma è nel contempo attività senza pari pericolosa – più della Luftwaffe, pensavano i nostri legislatori. La pericolosità insita nella cottura dell’intingolo o nella mescita del vino rosso costituisce una “condizione ostativa” all’esercizio di questo diritto “subiettivo”. Tuttavia, particolari cautele possono rimuoverla, o attenuarla. Le particolari cautele sono di tipo “strutturale”; la pubblica amministrazione prima le scrutina su una relazione, poi le scruta durante un sopralluogo: se le piastrelle e i lavabi, le finestre e le porte, il frigo e il bancone, le pignatte e le cuccume, i forchettoni e i mescoli, i batticarne e i segaossa, i taglieri e i ceppi sono presenti e idonei, la spaventevole pericolosità connessa con la preparazione degli alimenti si ritiene rimossa o attenuata. Le condizioni ostative scompaiono.
Il diritto “subiettivo” si ripristina (o “si espande a pieno” – come pure si dice). L’attività si autorizza.
L’oste può finalmente preparare in tutta calma, nel suo laboratorio lindo e piastrellato, le polpette all’arsenico da somministrare a causidici legulei e burocrati assortiti, per farne conveniente strage. Infatti, come è facile arguire, la salubrità degli alimenti non dipende dai metriquadri di piastrelle e dall’acciaio inossidabile dei banconi, ma dall’uso ripetuto di Spic&Span e dalla cura nella preparazione e conservazione dei cibi.
L’utilizzo dei detergenti e l’appropriatezza nella scelta degli ingredienti, dei tempi di cottura, delle temperature di conservazione non si possono verificare durante quel sopralluogo preventivo che fa la pubblica amministrazione (cioè, l’ASL) per rilasciare l’autorizzazione sanitaria. Infatti, durante il sopralluogo, gli addetti mica lavorano...
Così l’autorizzazione sanitaria era una pratica di clamorosa inutilità. Certo, si sarebbe potuto mettere alle spalle di ogni cuoco un funzionario-poliziotto per verificare che le condizioni “ostative” fossero davvero rimosse una volta al dì.
Milioni di poliziotti per milioni di esercizi... È chiaro che bisognava cambiare direzione.
La responsabilità “effettiva” non può essere in capo alla pubblica amministrazione, ma deve essere in capo soltanto all’imprenditore, che è insieme garante e responsabile della salubrità dei cibi che distribuisce, e che paga il fio se sgarra.
Perciò l’imprenditore non deve più essere “autorizzato”, ma deve semplicemente notificare all’autorità che aprirà un locale o un’impresa alimentare. La notifica ha lo scopo di permettere “alle autorità competenti... di sapere dove sono situate le imprese alimentari e quali sono le loro attività” affinché le ASL possano esercitare la dovuta vigilanza (“affinché possano effettuare, quando lo ritengano necessario, i controlli ufficiali” ...
L’italiano è bruttino; il concetto è chiarissimo: “La responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare”. Questa è l’impostazione che da circa un ventennio si ritrova nelle leggi europee; e da ultimo nel regolamento 852/2004, in vigore anche in Italia dal primo gennaio 2006. Perciò, l’imprenditore non deve più essere “autorizzato”, ma deve semplicemente notificare all’autorità la sua intenzione di aprire un locale o un’impresa alimentare. “Ogni operatore del settore alimentare notifica all’opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, ai fini della registrazione del suddetto stabilimento” (art. 6, p. 2). La notifica serve affinché la pubblica amministrazione (qui da noi: l’ASL) possa esercitare la dovuta e rigorosa vigilanza. Che si esercita sulla pulizia e sulle fasi di lavorazione, sui rischi e sui pericoli; che si esercita, cioè, dopo l’apertura dell’esercizio commerciale. È la procedura “europea”: razionale, efficace, semplice.
Per la patria del diritto, troppo razionale, troppo efficace, troppo semplice.
Cosicché, cosa ti inventano i nostri soloni? Ti inventano (Accordo Stato-Regioni del 9 febbraio 2006) che la notifica si fa attraverso la cosiddetta “dichiarazione inizio attività differita” (DIA).
E qui cominciano le complicazioni, e le assurdità.
È ovvio che il titolare debba dichiarare il vero. “Presupposto della DIA è che al momento della presentazione della comunicazione, il titolare dichiari che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dalla norma in funzione dell’attività svolta”.
Dunque, la comunicazione si può fare soltanto quando l’esercizio alimentare è terminato e pronto ad aprire. Da quel momento – per aprirlo davvero al pubblico – devono trascorrere 45 giorni. Per far che? Per far sì che “l’ASL, se lo ritiene necessario, effettui un sopralluogo di verifica”.
Può anche non ritenerlo necessario, e perciò non andarci affatto; può andarci e trovare tutto in ordine; può andarci, trovare lievi difformità, e prescrivere gli adatti accorgimenti; può anche dichiararlo del tutto inidoneo.
Se l’imprenditore comincia la sua attività senza aspettare i 45 giorni commette un atto illegittimo (“va considerato alla stregua di un soggetto privo di autorizzazione sanitaria” – ma non era stata abrogata?).
Se l’imprenditore notifica prima che il bar sia completato, dichiara il falso. Le cose si svolgeranno più o meno così. Un tale intende aprire un bar. Si fa preparare un progetto dal geometra, accende il mutuo, trova i muratori, chiama l’idraulico e il piastrellista, l’arredatore e l’elettricista. Quando il bar è pronto, rifinito a puntino, lustro e mondo, allora (e solo allora) il barista può notificare la sua intenzione di aprirlo.
Da quel momento il bar resta chiuso agli avventori per 45 giorni, a disposizione di un’ASL che verrà oppure non verrà, a sua discrezione, aleatoriamente.
Un altro esempio. Un tale acquista il camion furgonato isotermico per trasportare carne. Si procura la vidimazione ATP, lo immatricola, stipula l’assicurazione; quando tutto è in regola, inoltra la sua DIA. Da quel momento tiene il camion lì sul piazzale, per 45 giorni, inoperoso, a poltrire.
Un terzo esempio. La ProLoco di Bugnins vuole organizzare per la Madonna di Agosto la sagra del pandispagna. I volontari costruiscono nella piazza di Bugnins i baracchini e la pedana del ballo liscio, preparano le griglie, allacciano l’acqua potabile e la corrente elettrica. A questo punto, notificano. Ma è soltanto dopo 45 giorni di occupazione della piazza e di intralcio diurno e notturno al traffico, che la Pro-Loco può dare avvio alle danze, far sfrigolare le salsicce, spillare le birre. La sagra dell’Assunta o è pronta per San Pietro (29 giugno) o si fa per San Remigio (primo ottobre).
Naturalmente, si tratta di inezie per i sardanapali italiani, che nuotano nell’oro – qualche centinaia di migliaia di euro soltanto... Ma immaginate che si voglia impiantare un prosciuttificio, una fabbrica di conserve, un caseificio...
C’è qualche superno ministeriale in grado di spiegare se c’è logica in tutto questo, e quale logica è? e che cosa, e soprattutto chi, si vuole tutelare con questo marchingegno?
Non la salute, statene certi. Quella si tutela in altro modo, in Europa e ovunque. E allora, cosa?
Sorge il sospetto che la pubblica amministrazione non si voglia arrendere al buon senso europeo, e intenda perpetuare sotto forme nuove (e sadiche) le sue vecchie e stupide pantomime.
Infatti, la “DIA differita” è una dichiarazione soggetta al consenso, muto o esplicito, della pubblica amministrazione; è un’“autorizzazione sanitaria” larvata, che ha, gattopardescamente, cambiato nome ma non natura; e che al cittadino costa non più i 100 euro di diritti sanitari, ma ben 45 giorni di mancato guadagno.
E che cosa osserverà l’ASL nel sopralluogo (eventuale, si badi bene) che andrà a fare in quei 45 vacui giorni, se non muri, piastrelle, cessi, tavoli da lavoro e banconi di bar? E come potrà dedurre da tali osservazioni murarie e arredatorie la salubrità della preparazione dei cibi – visto che bar, camion, sagra, conservificio stanno fermi? Quali rischi valuterà, su quali pericoli ragionerà?
Molti cervelli statali e regionali si son dati da fare per partorire un tale obbrobrio. Ma i neuroni davvero connessi erano, purtroppo, rari. Ne sono uscite queste fanfaluche e baggianate.
Né il buon dio né Sabino Cassese li perdoneranno.
A fronte di simili sesquipedali scemenze, c’è una via d’uscita? C’è. Le leggi (e a maggior ragione gli “accordi”) nazionali in contrasto con i regolamenti europei, o con le direttive comunitarie recepite nell’ordinamento nazionale, vanno “disapplicate” – dice la sentenza 170/1984 della Corte Costituzionale. Non è facoltà del cittadino abrogarle (ma sarebbe ora passata che i parlamentari si dessero una mossa); è tuttavia diritto del cittadino fare come se non ci fossero (tamquam non essent). Nel caso, la discrepanza col Regolamento Europeo 852/2004 – discrepanza formale e sostanziale – è palese. Perciò disapplicheremo quel volatico vaniloquio – l’Accordo Stato Regioni.

giovedì 1 ottobre 2015

Visite e risonanze. Un anno (quasi) dopo l'ultimo post

Oggi sono venuti in visita in azienda i veterinari dell'ASL (spiegherò poi qual'è il motivo della loro visita).
Quando mi visitano - e nonostante siano veramente gentili e pure simpatici e le chiacchiere con loro portino sempre utili suggerimenti - mi torna in mente il buon Giorgio Ferigo, che troppo prematuramente ci ha lasciati.
Comincio quindi stasera la pubblicazione di alcuni suoi scritti.
Chissà che farli circolare non aiuti a liberare il ragionamento intorno al cibo e alla sua produzione e trasformazione dai troppi intoppi culturali e dai troppi fardelli lobbistici in cui è impastoiato.
Veterinari dell'ASL, vi voglio bene, davvero.
Qui sotto il link, ma copiincollo il testo, a scanso di errori.
http://www.ausl-cesena.emr.it/Portals/0/Servizi/DSP/progr/EBP_Ferigo%20(Ecologist9_).pdf

Lettera ai colleghi responsabili igiene alimenti e nutrizione delle 6 asl del friuli
Giorgio Ferigo

Nel momento in cui è uscito il 155 avevo due paure. La prima, che gli adempimenti nuovi si sommassero agli adempimenti vecchi – com’è poi puntualmente accaduto.La seconda, che anche il 155 venisse assorbito dalla mentalità burocratica che – ahimé – tutti ci permea. Anche questo è puntualmente accaduto. Posti di fronte a compiti nuovi, tiriamo fuori carabattole vecchie (la 327, e le altre puttanate; evidentemente abolite, se le norme nuove contraddicono palesemente le vecchie, nella sostanza e spesso anche nella forma). Comunque, per restare al documento di Tiziana.

1. Il gabinetto riservato al personale di cucina. Se Tiziana porta alla prossima riunione cinque lavori scientifici, pubblicati su riviste serie, dove sono messi a confronto alimentaristi con gabinetto riservato vs alimentaristi con gabinetto non riservato, e dove risulti che i primi ottengono una qualità degli alimenti incredibilmente superiore ai secondi, o comunque statisticamente significativa, e una quantità di tossinfezioni alimentari incredibilmente inferiore, o comunque statisticamente significativa, io aderirò alla proposta di costringere i bar che vogliono far da mangiare a dotarsi di gabinetto riservato; altrimenti no.

2. Il comando non manuale. Se Marina porta alla prossima riunione cinque lavori scientifici, pubblicati su riviste serie, dove 116 il comando non manuale venga messo a confronto con il comando manuale, e dove risulti che il primo garantisce una quantità di colonizzazione batterica delle mani dell’alimentarista sensibilmente inferiore al secondo, o comunque inferiore in modo statisticamente significativo, e di conseguenza una quantità di tossinfezioni alimentari (dovute alle mani dell’alimentarista contaminate dalla chiusura non manuale della rubinetteria) incredibilmente inferiore, o comunque inferiore in modo statisticamente significativo, io aderirò alla proposta di costringere i bar a dotarsi di comando non manuale; altrimenti no.

3. Lo spogliatoio per il personale di cucina. La legge 626 dice: lo spogliatoio serve a spogliarsi e a rivestirsi; se non ci si deve spogliare e rivestire, ma solo indossare una vestaglia sopra gli abiti, o un grembiule, allora basta l’attaccapanni. Inoltre dice: se è a disposizione una stanza in cui ci si può spogliare e rivestire nella tutela della salute (il lavoratore non deve essere costretto a denudarsi d’inverno nel cortile) e del pudore (una lavoratrice non deve essere costretta a denudarsi in un luogo in cui può essere osservata da trecento – o anche da uno solo – militari o portuali, infoiati e no), quella stanza, pur adibita ad altro uso, ma riscaldata d’inverno e riservata tutto l’anno, può servire da spogliatoio; se una stanza cosiffatta non esiste, allora bisogna costruire un locale apposito detto spogliatoio. Leggetevi la legge, e non le scemenze che scrivono i redattori di linee guida. Che la vestaglia delle cameriere, o quei ridicoli costumi da cuoco col cappello a sbuffo e gli zoccoli ospedalieri, servano a tutelare l’igiene degli alimenti è ovviamente una panzana. Gli zoccoli, poi... Solo la nostra soggezione nei confronti degli stupidelli delle linee guida ci impedisce di ricordare i lavori insudicianti per i quali era stato previsto lo spogliatoio (fonderie, laminatoi, concerie, miniere) e ci costringe 117 a considerare un cuoco alla stessa stregua del carbonaio. Ad ogni modo, se Cecilia intende procurare cinque articoli scientifici ecc.

4. La lavastoviglie è un modo meccanico di lavare i piatti, non superiore né più efficiente del lavaggio manuale, ai fini di pulizia. (Io ho lavato nella mia vita da scapolo, e anche da accompagnato, migliaia di piatti e non ho mai constatato queste performances superiori). Imporre la lavastoviglie per legge è una prepotenza bella e buona, ingiustificata e anche un po’ infame. Significa intrometterci nel libero convincimento e nella libera organizzazione del lavoro autonomamente scelta dall’imprenditore (che per esempio, potrebbe anche decidere di assumere due lavapiatti, così ci sono anche due stipendi in più). Noi non siamo i piazzisti della Indesit, o come si chiamano adesso le lavastoviglie. Tuttavia, se qualcuno porta cinque lavori scientifici in cui..

5. Ho già detto quello che penso dei disinfettanti – evidentemente inascoltato. È obbligo deontologico dei professionisti della salute Sconsigliare le disinfezioni, salvo quando sono necessarie (ferite, ferri, forbicine). I medici e gli addetti all’igiene non sono le succursali del NapisanPlus; e non devono diffondere gli stessi terrori della pubblicità.Ma se i fautori della disinfezione obbligata per legge porteranno cinque lavori scientifici.....

6. E se il materiale anziché liscio fosse rugoso (per esempio uno di quegli splendidi piani zigrinati che si vendono oggidì)? E se il materiale anziché facilmente lavabile fosse difficilmente lavabile, perché quel tale vuole assumere una persona a “difficilmente lavare” gli attrezzi e dunque con più olio di gomito e più saponata e più tempo a disposizione? Oppure abbiamo imparato la litania, ci siamo affezionati, e ci viene 118 spontaneo recitarla: liscio facilmente lavabile e disinfettabile? E ancora: la cappa serve ad impedire il diffondersi di odori (non cattivi odori: semplicemente odori di cibo in cottura). A noi cosa importa che ci sia odore di cibo in cucina? L’odore di sugo, o di fritto, o di minestra mette a repentaglio la salute di qualcuno? Inquina il cibo? E il vapore che si alza dalle pentole in ebollizione fa venire “i reumatismi”? suscita attacchi asmatici? Insomma, perché la cappa? E le dimensioni della cucina? Suvvia!...

7. Insomma, impera ancora la “testa 327” e non ha ancora preso piede la “testa 155” o come si chiama adesso; e questo non è un problema degli addetti o degli estensori di leggi, questo è un grave problema culturale nostro.

8. Cos'è la quarta gamma? Ignoro cosa sia la quarta gamma; so però che la legge regionale 8 del 19 aprile 1999, articolo 10bis (abrogata e sostituita dalla presente legge) consentiva nelle tipologie b (quelle con presenza, “nella fase di manipolazione finale, ivi incluso il riscaldamento, il condimento, l’assemblaggio e la farcitura, relative alla somministrazione esclusiva di prodotti preconfezionati, precotti od usati a freddo, con espressa esclusione della fase di cottura”) la somministrazione di prodotti di gastronomia senza aggiuntive “autorizzazioni sanitarie”. Mi volete spiegare perché adesso per la “tipologia 2 / 2.” ci vuole un’autorizzazione sanitaria nuova, e non possono tenersi quella vecchia?

9. Rimane il problema della diversità di trattamento tra coloro che sono soggetti al 327 e coloro che non vi sono soggetti.
a. È un problema innanzitutto delle categorie interessate. Le associazioni di categoria dei ristoratori chiedano a gran voce l’abrogazione della 327 anche per loro (come avrebbero 119 dovuto fare da circa 9 anni, dopo l’entrata in vigore del 155, che era palesemente in contrasto con il 327, e come Roberto ha più volte pubblicamente illustrato – ma nel cosiddetto “gruppo di lavoro” alimenti, quanto dice Roberto è soggetto a rimozione, e cancellatura, proprio come quello che dico io). E semmai – invece di proporre quei ridicoli corsi in cui chi non-sa-fare insegna a chi-sa-fare come si fa-a-fare-meglio quello che già sanno fare, nonché il nome delle salmonelle e le marche dei disinfettanti – quei nostri illustrissimi colleghi che hanno rapporti con le associazioni di categoria propongano una onorevole, rapida, veloce e semplificante via di uscita dal 327. Dovrebbe essere il nostro primo impegno.
b. È un problema in secondo luogo dei nostri politici che hanno approvato la legge; e dei nullafacenti delle direzioni che l’hanno preparata. I quali parlano continuamente di “denuncia di inizio attività” – che significa cose ben precise – e poi vengono fuori con questa storia delle autorizzazioni – che significano altre cose ben precise: le une in contrasto con le altre. Perché deve essere Tiziana e non loro, ad aver problemi di equità? (Ma questi argomenti sono ormai superati dall’Accordo Stato Regioni del 9 febbraio 2006, dove le autorizzazioni sanitarie non esistono più, e c’è soltanto la dichiarazione di inizio attività, eccetera. Adesso me lo leggo con calma. Ma smettetela di alzare gli occhi al cielo e di pensare: “Adesso comincia a sbrodolare il rompicoglioni!” quando parlo io, e datemi ascolto, qualche volta!)